Due imputati hanno impugnato la condanna per aver agevolato la fuga di un soggetto destinatario di provvedimenti restrittivi, integrando il reato di procurata inosservanza di pena. I giudici di merito hanno accertato il pieno favoreggiamento della latitanza: il primo soggetto forniva un casolare come nascondiglio sicuro, mentre il secondo custodiva ricetrasmittenti sulla propria autovettura per facilitare le comunicazioni e la sorveglianza. La difesa ha lamentato carenze di motivazione della sentenza d'appello e l'eccessiva severità della sanzione inflitta. La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibili le doglianze difensive, ritenendole mere fotocopie di censure già esaminate e respinte. La Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva per entrambi i complici, obbligandoli anche a saldare le spese processuali e a versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Continua »