Il caso riguarda un imputato condannato per contrabbando di tabacchi che, in secondo grado, ha concordato la pena rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della recidiva e sostenendo l'illegalità della pena e la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati. Inoltre, l'errata valutazione della recidiva non rende la sanzione una pena illegale, la quale ricorre solo se la sanzione è estranea al quadro edittale per genere, specie o limiti edittali. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di sollevare tali contestazioni in sede di legittimità.
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