Una società si è vista negare la detrazione di un credito IVA perché la relativa dichiarazione era stata inviata su carta anziché telematicamente. La Corte di Cassazione, pur confermando la nullità della dichiarazione per vizio di forma, ha stabilito che il diritto alla detrazione non viene meno se il contribuente riesce a dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito. In questo caso, il ricorso della società è stato respinto perché non ha fornito prove sufficienti, spostando su di essa l'onere della prova a causa dell'irregolarità formale.
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