Un'amministrazione fiscale ha inflitto una sospensione lavorativa a un dipendente con mansioni direttive per non aver dichiarato la propria iscrizione e la carica di legale rappresentante in due associazioni massoniche. I giudici territoriali avevano cancellato il provvedimento, ritenendo necessaria la prova di un danno reale o di concrete interferenze con le mansioni svolte. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato tale impostazione, stabilendo la piena operatività dell'obbligo informativo a carico del lavoratore. La legge richiede la trasparenza per consentire all'ente pubblico una valutazione preventiva di potenziali conflitti di interesse. Di conseguenza, la mancata comunicazione preventiva di sodalizi che esigono vincoli di fedeltà reciproca legittima una sanzione disciplinare dipendente pubblico a prescindere dal verificarsi di effettivi favoritismi.
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