Due occupanti di un immobile comunale chiedevano il rimborso per i presunti miglioramenti apportati al bene dopo la cessazione di un rapporto agrario. La Corte d'Appello rigettava la domanda per mancanza di prove e condannava le occupanti al pagamento di tutti i gradi di giudizio in favore dell'Ente pubblico, incluse le spese del precedente giudizio di Cassazione in cui l'Ente era rimasto contumace. La Suprema Corte ha confermato il rigetto del rimborso per difetto probatorio, ma ha annullato la condanna alle spese legali per la fase di legittimità. Il giudice di merito ha violato la legge: le spese processuali alla parte contumace non spettano, perché chi non si costituisce non sostiene alcun esborso economico per la propria difesa.
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