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Art. 975 Codice Civile — Anno 2022

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Rimborso per migliorie: il possessore vince contro il Comune
Il Comune ha richiesto la restituzione di un chiosco storico costruito su un terreno comunale tramite un vecchio contratto di enfiteusi scaduto nel 1971. Le occupanti, eredi dei vecchi concessionari, hanno continuato a possedere il bene e hanno richiesto il rimborso per migliorie apportate all'edificio. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta ritenendola prescritta in base alle regole dell'enfiteusi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle occupanti: dopo la scadenza del contratto, il rapporto diventa di mero possesso di fatto. Pertanto, per le opere realizzate dopo il 1971 non si applicano le regole dell'enfiteusi ma quelle generali sul possesso (art. 1150 c.c.), che riconoscono il diritto all'indennità per i miglioramenti. La causa torna in appello per quantificare l'indennizzo.
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