La Corte di Cassazione ha stabilito che il principio del giudicato esterno si estende anche alle premesse logiche indispensabili di una precedente decisione. In un caso riguardante un antico diritto di enfiteusi, una sentenza che aveva negato l'usucapione di un fondo, basandosi sull'esistenza di tale diritto, ha impedito che in un successivo giudizio tra le stesse parti si potesse rimettere in discussione l'esistenza stessa del rapporto enfiteutico.
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