Una creditrice avvia un pignoramento presso terzi per recuperare somme dovute da un professionista condannato per lite temeraria. La creditrice notifica gli atti nella città in cui il debitore vive e lavora di fatto, dopo il fallimento del recapito presso la residenza anagrafica formale. Il debitore contesta la competenza territoriale del tribunale, sostenendo la prevalenza della residenza anagrafica. Il giudice dell'esecuzione dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti al tribunale della residenza originaria, escludendo il terzo pignorato dal giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della creditrice: la dimora effettiva prevale sui registri d'anagrafe se comprovata dalle notifiche andate a buon fine, e la presenza del terzo pignorato è indispensabile per la validità dell'intero procedimento.
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