La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22094/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia fiscale: i costi per la costruzione di un immobile su terreno altrui non sono ammortizzabili se l'impresa non ne acquisisce la proprietà o un altro diritto reale. Il caso riguardava una società di trasporti che aveva costruito la propria sede su un terreno comunale. La Corte ha negato l'ammortamento beni di terzi, applicando il principio civilistico dell'accessione. Ha inoltre chiarito che i contributi pubblici a ripiano delle perdite non costituiscono reddito imponibile, ma ha rinviato al giudice di merito la valutazione sulla loro soggezione a IVA, per difetto di motivazione.
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