La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per false dichiarazioni (art. 495 c.p.). La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi: il primo mirava a una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo non specificava gli errori di diritto della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è limitato al controllo sulla logicità della motivazione e sulla corretta applicazione della legge, non a un nuovo esame del merito.
Continua »