La Corte di Cassazione ha confermato l'inadempimento di una società venditrice nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il bene oggetto del contratto comprendeva una porzione di terreno demaniale e risultava privo del certificato di agibilità al momento della scadenza pattuita. La Corte ha stabilito che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo è legittimo quando l'immobile non è idoneo ad assolvere la sua funzione economico-sociale. La sentenza ribadisce inoltre l'inammissibilità di nuove allegazioni fatte valere tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
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