Alcuni privati cittadini rivendicavano la proprietà di terreni che la Regione, con un decreto del 1995, aveva inserito nel demanio comunale gravato da usi civici. Nonostante precedenti sentenze civili avessero già riconosciuto la proprietà privata dei terreni, la Corte d'Appello riteneva insindacabile il decreto regionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei privati, stabilendo che il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi se ciò è necessario per decidere sulla proprietà dei terreni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto anche dei precedenti giudicati civili.
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