Una società realizza un capannone industriale su un terreno di proprietà dei soci. In seguito, la società fallisce e la procedura concorsuale chiede di vedersi riconosciuta la proprietà del bene o, quantomeno, un indennizzo per le spese di manodopera e materiali. I proprietari del terreno contestano la pretesa. I giudici di merito respingono le richieste, negando sia l'indennizzo per miglioramenti sia quello per i costi di edificazione. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: la controversia rientra pienamente nella disciplina della costruzione su suolo altrui con materiali propri. I giudici d'appello hanno errato nell'applicare la norma sull'edificazione del proprietario con materiali altrui. La Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio per il riesame del credito indennitario spettante alla procedura concorsuale.
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