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Art. 93 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 93 Codice di Procedura Civile

Sequestro preventivo e interesse ad impugnare: cade il ricorso
Un legale, indagato per complicità in una frode realizzata tramite esecuzione forzata sotto falsa identità, ha impugnato il decreto che disponeva il blocco dei crediti pignorati. Il professionista ha sostenuto di possedere un interesse autonomo alla revoca della misura cautelare in quanto avvocato antistatario, titolare del diritto al recupero delle spese di difesa. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici di legittimità hanno stabilito che in materia di sequestro preventivo e interesse ad impugnare non è sufficiente la mera posizione di indagato. Occorre allegare un pregiudizio diretto e una concreta utilità derivante dalla decisione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha depositato alcuna prova documentale valida che attestasse la formale richiesta di distrazione delle spese nella procedura esecutiva, rendendo la doglianza del tutto generica.
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Riparazione per ingiusta detenzione: lo Stato paga le spese
Il cittadino ha ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione con un indennizzo di 18.800 euro. La Corte d'appello ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ritenendo che ci fosse una parziale sconfitta reciproca perché la somma liquidata era inferiore a quella inizialmente richiesta. Il cittadino ha impugnato questa decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che ottenere un indennizzo inferiore a quello richiesto non costituisce una sconfitta parziale. Il giudice deve valutare le spese basandosi sull'esito globale del processo, che ha visto il cittadino pienamente vittorioso contro lo Stato. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per una nuova decisione sulle spese.
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Falsa dichiarazione sostitutiva: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44925/2023, ha confermato la condanna per il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) a carico del rappresentante di un'associazione di categoria. L'imputato aveva presentato una falsa dichiarazione sostitutiva attestante un numero di imprese associate superiore al reale per ottenere seggi in un consiglio camerale. La Corte ha ribadito che una dichiarazione sostitutiva, per la sua funzione probatoria e la sua destinazione a un pubblico ufficiale, integra il reato di falso in atto pubblico, anche se non materialmente inserita in un documento redatto dal pubblico ufficiale stesso.
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