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Art. 93 Codice di Procedura Civile — Sezione Settima Penale

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Ricorso inammissibile: motivi generici e caotici
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un professionista condannato per falso in atti giudiziari. La decisione si fonda sulla genericità, disordine e caoticità dei motivi di ricorso, che si limitavano a riproporre questioni già valutate in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata. La Corte ribadisce che il concorso morale è sufficiente per la condanna e che la mancata specificità dei motivi rende l'impugnazione non valida.
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