L'Imputato propone un ricorso per cassazione contro patteggiamento a seguito della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari. L'impugnazione contestava la valutazione delle circostanze attenuanti e l'applicazione delle norme sul calcolo della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge stabilisce infatti limiti molto rigidi per impugnare un patteggiamento: il ricorso è consentito solo per vizio del consenso, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o erronea qualificazione giuridica del fatto. Non rientrando i motivi presentati tra le ipotesi previste dall'articolo 448 del codice di procedura penale, la Corte respinge l'impugnazione. L'Imputato deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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