Una società di trasporti è stata sanzionata per aver utilizzato un veicolo con una targa di esportazione austriaca temporanea per trasportare merci (semirimorchi) in Italia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la legge italiana prevale e che tali targhe autorizzano solo la circolazione, non il trasporto commerciale. Ha inoltre confermato la responsabilità solidale dell'azienda per la violazione commessa dal suo autista, rigettando la tesi della buona fede.
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