Un imputato, condannato per diffamazione, è stato obbligato a pagare le spese legali alla parte civile anche se l'appello di quest'ultima è stato respinto. L'imputato sosteneva che, avendo perso entrambi, si trattasse di soccombenza reciproca con conseguente divisione dei costi. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiave sulla soccombenza reciproca e spese legali: nel processo penale, se la condanna dell'imputato viene confermata in appello, egli è considerato il soccombente principale e deve rimborsare le spese alla vittima. La sconfitta della parte civile su altre richieste non è sufficiente a esonerare l'imputato dal pagamento.
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