Un Comune, socio di maggioranza di una società portuale, stipula un accordo con un socio pubblico che si impegna a reperire finanziamenti entro dodici mesi dalla concessione demaniale, pena l'obbligo di rivendere le quote al Comune al valore nominale. Verificatosi il mancato reperimento e dopo varie cessioni societarie, il Comune agisce per far valere l'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. e riacquisire le quote. La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi delle società subentrate, confermando le decisioni di merito. I giudici ribadiscono che l'interpretazione delle clausole contrattuali spetta al giudice di merito se logicamente motivata, e che il Comune ha un legittimo interesse ad acquisire le quote anche al solo fine di dismetterle secondo le norme sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.
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