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Art. 92 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 92 Codice Penale

Incidente e Guida sotto Stupefacenti: Ricorso Inammissibile
Un automobilista è stato condannato per guida sotto l'influenza di stupefacenti dopo aver causato un incidente. Gli accertamenti ospedalieri hanno rilevato la presenza di cocaina, eroina e altre sostanze nel suo organismo, confermando lo stato di alterazione. La difesa ha contestato la validità del consenso agli esami e ha denunciato un presunto travisamento del fatto. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che lo stato di alterazione per la guida sotto l'influenza di stupefacenti può essere provato combinando accertamenti biologici e sintomi evidenti, e che non è consentita una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità, specialmente in presenza di doppia sentenza conforme.
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Resistenza a Pubblico Ufficiale: Ubriachezza non scusa, ricorso inammissibile
Un Imputato è stato condannato per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, reati commessi in ospedale dopo un furto, spingendo agenti e danneggiando un letto. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo uno stato di alterazione e una motivazione insufficiente della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che lo stato di alterazione non esclude l'intenzione (dolo) se l'Imputato era cosciente e vigile. Ha inoltre confermato la validità della motivazione della sentenza d'appello, anche se conforme al primo grado. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
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Rifiuto dell’alcoltest: il silenzio non salva dalla condanna
Un automobilista, trovato in evidente stato di ebbrezza a bordo della propria auto, si è opposto alla richiesta dei Carabinieri di sottoporsi all'esame dell'etilometro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rifiuto dell'alcoltest. I giudici hanno chiarito che il rifiuto non deve per forza essere espresso a parole, ma può derivare anche da un comportamento concludente o elusivo. Inoltre, lo stato di ubriachezza volontaria non esclude la responsabilità penale, né la mancanza di precedenti penali basta da sola a concedere le attenuanti generiche. Il ricorso del conducente è stato quindi rigettato, confermando la sua colpevolezza e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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