Una cittadina richiede l'assegno sociale all'ente previdenziale. L'ente nega inizialmente il beneficio per verificare il soggiorno decennale tramite la questura. La cittadina avvia una causa e, durante il giudizio, l'ente eroga la prestazione. Il tribunale dichiara cessata la contesa e stabilisce la compensazione spese di lite. La cittadina impugna la decisione chiedendo il rimborso dei costi legali secondo il principio di soccombenza virtuale. La ricorrente sostiene il ritardo ingiustificato dell'ente, ma omette di depositare in appello i documenti che provano la data esatta della richiesta amministrativa. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione, confermando che la mancanza di prove impedisce di addebitare le spese all'istituto previdenziale.
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