Il Proprietario di un immobile cita in giudizio il Vicino lamentando la violazione delle distanze legali per vedute, poiché quest'ultimo ha realizzato un parapetto a meno di trenta centimetri dal confine, consentendo un affaccio diretto. Il Tribunale rigetta la domanda, ma la Corte d'Appello accoglie il gravame ordinando l'innalzamento del parapetto. Il Vicino ricorre in Cassazione eccependo, tra l'altro, la perdita di legittimazione del Proprietario (che aveva donato il bene alla moglie durante la causa) e la novità della domanda. La Suprema Corte respinge il ricorso: la donazione del bene in corso di causa non fa venire meno l'interesse ad agire del dante causa (art. 111 c.p.c.) e la domanda sulle distanze era già desumibile dall'atto di citazione originario. Il Vicino perde la causa e deve pagare le spese.
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