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Art. 90 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 90 Codice di Procedura Civile

Poteri del CTU: documenti acquisiti e validità della perizia
Un artigiano chiedeva il pagamento per opere edili eseguite in subappalto. L'erede del committente contestava la validità della quantificazione economica, lamentando che l'esperto nominato dal tribunale avesse reperito atti presso il Comune senza un ordine del giudice. La questione riguardava l'estensione dei poteri del CTU e l'ammissibilità dei documenti acquisiti autonomamente. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della perizia. I giudici hanno chiarito che l'esperto d'ufficio può acquisire documenti su fatti secondari per svolgere il proprio compito tecnico, senza violare le preclusioni istruttorie delle parti. Poiché l'esecuzione delle opere risultava già provata dai testimoni, la Cassazione ha respinto il ricorso del committente, confermando l'obbligo di pagare il corrispettivo rideterminato.
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Consulenza tecnica d’ufficio: scontro sui limiti del CTU
L'erede di un committente ha impugnato la sentenza d'appello che la condannava a pagare un'impresa edile per lavori di consolidamento. La ricorrente contestava la quantificazione del debito, sostenendo che il consulente tecnico avesse superato i propri poteri acquisendo documenti non prodotti dalle parti per colmare le lacune probatorie del creditore. La sesta sezione civile, rilevando un contrasto giurisprudenziale sui limiti della consulenza tecnica d'ufficio, ha deciso di sospendere il giudizio. La Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino definitivamente sui poteri del consulente e sulle conseguenze della loro violazione.
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