Un artigiano chiedeva il pagamento per opere edili eseguite in subappalto. L'erede del committente contestava la validità della quantificazione economica, lamentando che l'esperto nominato dal tribunale avesse reperito atti presso il Comune senza un ordine del giudice. La questione riguardava l'estensione dei poteri del CTU e l'ammissibilità dei documenti acquisiti autonomamente. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della perizia. I giudici hanno chiarito che l'esperto d'ufficio può acquisire documenti su fatti secondari per svolgere il proprio compito tecnico, senza violare le preclusioni istruttorie delle parti. Poiché l'esecuzione delle opere risultava già provata dai testimoni, la Cassazione ha respinto il ricorso del committente, confermando l'obbligo di pagare il corrispettivo rideterminato.
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