Un Lavoratore è stato condannato per aver partecipato a una gara di velocità non autorizzata, con l'aggravante della recidiva reiterata. Ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, ritenendo che le motivazioni presentate fossero generiche e non contestassero in modo specifico le decisioni dei giudici precedenti. La condanna è stata quindi confermata, con l'aggiunta delle spese processuali e una sanzione alla cassa delle ammende.
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