Un motociclista viene condannato per aver partecipato a una gara clandestina. I giudici gli negano la non punibilità per **particolare tenuità del fatto** a causa del suo comportamento minaccioso verso le Forze dell'Ordine durante il controllo. La Corte di Cassazione interviene e chiarisce un principio fondamentale: la condotta successiva al reato è rilevante solo se aggrava l'offesa specifica per cui si è processati. Minacciare gli agenti lede il buon andamento della Pubblica Amministrazione, non la sicurezza stradale (bene protetto dalla norma sulle gare). Pertanto, tale comportamento non può impedire l'applicazione della tenuità del fatto. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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