La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2866/2024, chiarisce come individuare il reato più grave ai fini dell'applicazione della continuazione. Il giudice dell'esecuzione deve basarsi esclusivamente sulla pena più severa concretamente inflitta, senza alcuna discrezionalità, anche se derivante da un rito speciale come il patteggiamento. La Corte ha annullato la decisione di un giudice di merito che aveva erroneamente scelto la pena meno severa come base per il calcolo, violando il criterio oggettivo stabilito dall'art. 187 disp. att. c.p.p.
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