Una società cooperativa che offre tour fluviali in un parco naturale ha contestato un accertamento fiscale che negava l'esenzione IVA. La società sosteneva che i suoi servizi rientrassero nell'esenzione IVA parchi prevista dall'art. 10, n. 22, del D.P.R. 633/72. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che tale agevolazione fiscale è riservata esclusivamente a enti senza scopo di lucro che svolgono attività educative e culturali, e non si estende alle imprese commerciali, indipendentemente dalla natura del luogo in cui operano.
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