La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia di sovraindebitamento L. 3/2012. La Corte ha stabilito che la sospensione feriale dei termini si applica a tali procedure e che le modifiche legislative successive non possono essere invocate se il termine procedurale cui si riferiscono (l'udienza di omologazione) è già decorso al momento della loro entrata in vigore, negando così la possibilità di presentare una nuova proposta di accordo.
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