Un Proprietario ha citato in giudizio il Proprietario Confinante per il **taglio rami sporgenti** di alberi sul confine e il risarcimento per la raccolta del fogliame. Il Confinante ha sostenuto di aver già potato. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta potatura. Gli eredi del Proprietario hanno appellato, ma la Corte d'Appello ha confermato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso degli eredi inammissibile, ribadendo che non si può chiedere al giudice di riesaminare i fatti e che l'interesse ad agire deve essere attuale. La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice.
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