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Art. 89 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 89 Codice di Procedura Civile

Nuovi documenti in appello: stop alle prove tardive
Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento del saldo per lavori edilizi eseguiti. La committente ha eccepito il grave ritardo nella consegna delle opere, chiedendo di decurtare la penale contrattuale dal debito. L'appaltatrice ha tentato di provare un accordo per la proroga dei termini depositando atti tardivi in primo grado e riproponendoli nel giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito e ha rigettato il ricorso dell'appaltatrice. I giudici hanno chiarito che il divieto relativo ai nuovi documenti in appello ha carattere assoluto per i giudizi soggetti alla riforma processuale. La parte decaduta nel primo grado non può recuperare le prove documentali in secondo grado, salvo che dimostri una reale impossibilità dipendente da causa non imputabile.
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Risarcimento danni per diffamazione: lite su parcella tra legali
Due avvocati sono entrati in contrasto sulla liquidazione dei compensi professionali dopo una causa. Il professionista incaricato sul posto ha inviato una nota alla segreteria del collega definendo la condotta di quest'ultimo deontologicamente discutibile. Il legale destinatario della critica ha chiesto il risarcimento danni per diffamazione. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria escludendo il carattere offensivo delle parole adoperate nel contesto della lite. La Suprema Corte ha confermato il rigetto. Il richiedente ha proposto ricorso straordinario per revocazione lamentando un travisamento dei fatti e chiedendo la modifica del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché mirava a riesaminare nel merito una valutazione già chiaramente definita, condannando il professionista al pagamento delle spese legali.
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