Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento del saldo per lavori edilizi eseguiti. La committente ha eccepito il grave ritardo nella consegna delle opere, chiedendo di decurtare la penale contrattuale dal debito. L'appaltatrice ha tentato di provare un accordo per la proroga dei termini depositando atti tardivi in primo grado e riproponendoli nel giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito e ha rigettato il ricorso dell'appaltatrice. I giudici hanno chiarito che il divieto relativo ai nuovi documenti in appello ha carattere assoluto per i giudizi soggetti alla riforma processuale. La parte decaduta nel primo grado non può recuperare le prove documentali in secondo grado, salvo che dimostri una reale impossibilità dipendente da causa non imputabile.
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