Un proprietario ha eseguito importanti lavori di ristrutturazione sul proprio immobile, trasformando una tettoia in un terrazzo praticabile e installando pareti in vetrocemento e tubazioni a ridosso del confine. La società confinante ha promosso un'azione giudiziaria contestando l'omesso rispetto delle distanze legali tra costruzioni e la lesione della propria privacy. I giudici di merito hanno accertato che il muro divisorio apparteneva in via esclusiva alla società attrice, la quale aveva edificato per prima. Di conseguenza, le nuove opere del vicino risultavano abusive per mancata richiesta di comunione del muro e per violazione delle distanze relative a vedute e condutture. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario, confermando l'ordine di arretramento e rimozione dei manufatti illeciti.
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