Un imputato è stato condannato per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di due minori. La Corte d'Appello ha ridotto il periodo temporale delle condotte contestate, assolvendo l'uomo per i fatti successivi a determinate date, ma ha mantenuto inalterata la sanzione complessiva e gli aumenti per la continuazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul trattamento sanzionatorio. I giudici supremi hanno ribadito che vige il divieto di reformatio in peius: se si assolve l'imputato da una porzione di fatti uniti dal vincolo della continuazione, i giudici devono necessariamente ridurre la pena e ricalcolare gli aumenti a suo favore. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale e la piena capacità di intendere e volere dell'agente, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso.
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