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Art. 88 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 88 Codice Penale

Violenza sessuale e imputabilità: confermata la condanna
Un uomo ospite di una struttura di cura ha costretto due pazienti psichiatriche a compiere e subire atti sessuali. I giudici di merito lo hanno condannato per violenza sessuale aggravata, ritenendolo pienamente capace di intendere e di volere nonostante i suoi disturbi di personalità. La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando il mancato rinnovo della perizia psichiatrica e contestando l'applicazione della recidiva, sostenendo pregresse assoluzioni per vizio di mente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il tema centrale riguarda il rapporto tra violenza sessuale e imputabilità: i disturbi della personalità e la discontinua assunzione di farmaci non escludono la colpevolezza quando il reo comprende il disvalore delle sue azioni e sfrutta consapevolmente la vulnerabilità delle vittime.
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Reati ridotti e pena fissa: il divieto di reformatio in peius
Un imputato è stato condannato per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di due minori. La Corte d'Appello ha ridotto il periodo temporale delle condotte contestate, assolvendo l'uomo per i fatti successivi a determinate date, ma ha mantenuto inalterata la sanzione complessiva e gli aumenti per la continuazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul trattamento sanzionatorio. I giudici supremi hanno ribadito che vige il divieto di reformatio in peius: se si assolve l'imputato da una porzione di fatti uniti dal vincolo della continuazione, i giudici devono necessariamente ridurre la pena e ricalcolare gli aumenti a suo favore. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale e la piena capacità di intendere e volere dell'agente, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso.
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Relazione affettiva: quando aggrava il reato?
Un uomo viene condannato per violenze contro la partner. La Cassazione, intervenendo sul caso, conferma in gran parte la condanna ma annulla parzialmente la sentenza riguardo l'aggravante della relazione affettiva per i fatti antecedenti all'agosto 2019. La Corte ha stabilito che, prima della riforma, tale aggravante richiedeva una convivenza stabile, non essendo sufficiente il solo legame sentimentale.
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