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Art. 88 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 88 Codice Civile

Delega di funzioni vicarie: niente indennità ma solo compenso
Una docente ha richiesto il pagamento di indennità aggiuntive per aver svolto compiti di collaborazione e sostituzione del dirigente scolastico. L'Amministrazione Scolastica si è opposta, sostenendo che tali compiti rientrassero in una semplice delega. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. I giudici hanno chiarito che la delega di funzioni vicarie ai docenti non costituisce un affidamento di mansioni superiori. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alle indennità di reggenza o di direzione previste dal contratto collettivo, ma solo a un compenso accessorio a carico dei fondi d'istituto. La legge di interpretazione autentica del 2012 si applica retroattivamente, escludendo rimborsi sproporzionati e tutelando i conti pubblici senza violare la Costituzione o i diritti fondamentali.
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Indennità per funzioni vicarie: negata al docente collaboratore
Un docente ha richiesto il pagamento dell'indennità per funzioni vicarie per aver svolto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo iniziale, escludendo il diritto al compenso poiché i decreti di nomina delegavano solo compiti specifici (come la sostituzione di docenti assenti e il controllo delle firme) e non una vera funzione vicaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la delega di specifici compiti organizzativi non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie. Di conseguenza, non spetta alcuna indennità aggiuntiva, se non l'eventuale remunerazione accessoria a carico dei fondi di istituto. Il docente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Assegno ad personam: cosa include dopo il trasferimento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20955/2024, ha chiarito la composizione dell'assegno ad personam per i dipendenti pubblici trasferiti da una società statale a un Ministero. La Corte ha stabilito che le indennità di funzione, di rischio e il premio di produzione, se corrisposti con continuità, devono essere inclusi nell'assegno per garantire la parità di trattamento economico. Ha invece escluso il controvalore della polizza sanitaria, poiché la sua funzione è sostituita dal sistema assistenziale dell'ente di destinazione. La decisione si fonda sul principio della continuità sostanziale della retribuzione, prevalendo sulla classificazione formale delle singole voci.
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