Una docente ha richiesto il pagamento di indennità aggiuntive per aver svolto compiti di collaborazione e sostituzione del dirigente scolastico. L'Amministrazione Scolastica si è opposta, sostenendo che tali compiti rientrassero in una semplice delega. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. I giudici hanno chiarito che la delega di funzioni vicarie ai docenti non costituisce un affidamento di mansioni superiori. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alle indennità di reggenza o di direzione previste dal contratto collettivo, ma solo a un compenso accessorio a carico dei fondi d'istituto. La legge di interpretazione autentica del 2012 si applica retroattivamente, escludendo rimborsi sproporzionati e tutelando i conti pubblici senza violare la Costituzione o i diritti fondamentali.
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