Un ente consortile ha impugnato una sentenza che dichiarava prescritti i crediti richiesti tramite cartella di pagamento per conguagli di bonifica derivanti da un piano di riordino fondiario. L'ente sostiene che tali somme non abbiano natura tributaria, bensì patrimoniale e indennitaria, poiché legate al riequilibrio del valore dei terreni dopo la riorganizzazione delle proprietà. Se la natura fosse privatistica, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario e non a quello tributario. La Corte di Cassazione, rilevando che la questione specifica sulla natura dei conguagli di bonifica non è stata ancora risolta in modo univoco dalle Sezioni Unite, ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per un eventuale intervento chiarificatore sulla giurisdizione.
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