Un consorzio di bonifica ha impugnato la decisione di una commissione tributaria che annullava le cartelle di pagamento per i contributi consortili a causa di un presunto difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la motivazione di un avviso di pagamento è adeguata anche se fornita "per relationem", ovvero tramite riferimento a documenti pubblici come i piani di classifica, senza la necessità di allegare tutta la documentazione. La Corte ha chiarito che, una volta che l'atto è motivato con riferimento al piano di classifica approvato, spetta al contribuente l'onere di provare la mancanza di beneficio per il proprio immobile. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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