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Art. 84 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 84 Codice Penale

Favoreggiamento prostituzione: quando c’è concorso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32942/2023, ha esaminato il caso di due gestori di centri massaggi utilizzati come case di prostituzione. La Corte ha stabilito che il reato di esercizio di una casa di prostituzione può concorrere con il delitto di favoreggiamento prostituzione quando l'imputato compie attività ulteriori e distinte dalla mera gestione dei locali, come la pubblicazione di annunci online o la fornitura di alloggi. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna e la confisca dei proventi illeciti.
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Ne bis in idem: due reati non sono lo stesso fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore condannato sia per bancarotta fraudolenta documentale che per occultamento di scritture contabili a fini fiscali. L'imputato sosteneva la violazione del principio del ne bis in idem, ma la Corte ha stabilito che i due reati, pur presentando delle sovrapposizioni, non costituiscono lo stesso fatto storico. La decisione si basa sulla diversità dell'oggetto materiale della condotta, del periodo temporale considerato e degli elementi costitutivi delle due fattispecie, escludendo così l'applicazione del divieto di un secondo giudizio.
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Proventi illeciti: tassabili anche se confiscati?
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per dichiarazione infedele a un'imprenditrice che non aveva dichiarato i proventi illeciti derivanti da un reato di peculato. La Corte ha stabilito che i proventi illeciti sono soggetti a tassazione e l'obbligo dichiarativo non viene meno neanche se tali somme vengono confiscate in un periodo d'imposta successivo. È stato inoltre escluso che l'obbligo di dichiarare violi il principio del "nemo tenetur se detegere" (diritto a non autoincriminarsi).
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Rifiuti pericolosi: reato autonomo, non aggravante
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29222/2025, ha confermato una condanna per combustione illecita di rifiuti, stabilendo un principio fondamentale: la combustione di rifiuti pericolosi costituisce un reato autonomo e non una mera circostanza aggravante del reato base. Di conseguenza, non è possibile applicare il giudizio di bilanciamento tra circostanze per ridurre la pena. Il ricorso dell'imputato è stato interamente rigettato.
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