La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore condannato sia per bancarotta fraudolenta documentale che per occultamento di scritture contabili a fini fiscali. L'imputato sosteneva la violazione del principio del ne bis in idem, ma la Corte ha stabilito che i due reati, pur presentando delle sovrapposizioni, non costituiscono lo stesso fatto storico. La decisione si basa sulla diversità dell'oggetto materiale della condotta, del periodo temporale considerato e degli elementi costitutivi delle due fattispecie, escludendo così l'applicazione del divieto di un secondo giudizio.
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