La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di TFR e cessione d'azienda, il lavoratore il cui rapporto prosegue con l'acquirente non ha diritto all'immediato pagamento del TFR da parte dell'azienda cedente, poi fallita. La nuova normativa che prevede l'esigibilità immediata non è retroattiva e si applica solo alle procedure aperte dopo il 15 luglio 2022.
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