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Art. 84 Codice della Crisi d'Impresa — Anno 2026

Altri anni per Art. 84 Codice della Crisi d'Impresa

Concordato in continuità indiretta: stop alle locazioni
Una società operante nel commercio di autoricambi ha cessato la propria attività principale e ha presentato una domanda di concordato in continuità indiretta. Il piano prevedeva la prosecuzione della sola locazione di alcuni immobili a terzi per pagare i creditori con percentuali irrisorie. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta, qualificandola come liquidatoria e priva dei requisiti di legge, aprendo la liquidazione giudiziale. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, rilevando che le locazioni rappresentavano una mera attività accessoria e non tutelavano l'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice, confermando che la continuità aziendale non può reggersi su rapporti estranei all'attività caratteristica cessata, condannando l'impresa alle spese processuali.
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Concordato preventivo in continuità indiretta e vecchi affitti
Una società in liquidazione presentava domanda di concordato preventivo in continuità indiretta, fondando il piano su contratti di affitto d'azienda stipulati circa dieci anni prima del ricorso. L'Istituto Previdenziale e l'Agenzia delle Entrate contestavano l'omologazione, rilevando l'assenza di una reale continuità aziendale e il difetto di collegamento tra i vecchi affitti e la procedura di risanamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice, confermando la revoca dell'omologa. I giudici hanno stabilito che il concordato preventivo in continuità indiretta richiede un nesso funzionale e temporale diretto tra l'affitto d'azienda e il piano di ristrutturazione. Un contratto di affitto stipulato molti anni prima non soddisfa i requisiti di legge.
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Finanza esterna nel concordato: la Cassazione esclude il piano
Una società in stato di insolvenza ha proposto ricorso per accedere al concordato preventivo, qualificando come finanza esterna nel concordato le somme che una società conferitaria avrebbe versato all'Erario a copertura dei debiti fiscali. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la proposta e aperto la liquidazione giudiziale, evidenziando che le risorse promesse non erano estranee né neutrali: la società conferitaria era già tenuta a quel pagamento in forza dell'accollo dei debiti pattuito nell'atto di conferimento aziendale, e la debitrice iscriveva un corrispondente credito nel proprio bilancio. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. Il collegio ha ribadito che non si configura un effettivo apporto di finanza esterna quando le risorse impiegate derivano da obblighi contrattuali preesistenti o attingono indirettamente al patrimonio della stessa società debitrice.
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Contratto modificato per salvare l’azienda? No alla conferma con risarcimento
Un'azienda in concordato preventivo ha modificato unilateralmente le condizioni di un contratto di leasing per un albergo. Le società concedenti si sono opposte, vincendo il reclamo. Tuttavia, la Corte d'Appello ha comunque salvato il concordato tramite la 'conferma dell'omologazione con risarcimento', un meccanismo speciale. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: tale rimedio si applica solo per compensare 'perdite monetarie' (cioè un trattamento economico sfavorevole), ma non può sanare un'illegittimità grave come la violazione della libertà contrattuale. Di conseguenza, il piano basato su un contratto imposto illegalmente non può essere confermato. La vittoria va alle società creditrici.
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Responsabilità professionale: niente compenso advisor
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo di un professionista per l'attività di advisor. Il cuore della decisione risiede nella responsabilità professionale del consulente, il quale ha predisposto un piano di concordato preventivo basato su dati contabili palesemente inattendibili. Poiché il professionista era consapevole dell'inutilità della prestazione, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'eccezione di inadempimento, negando il diritto al compenso per un'attività rivelatasi del tutto improduttiva per la società cliente.
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Risorse esterne: la rinuncia al credito non basta
Una società in crisi ha proposto un concordato semplificato basato sulla rinuncia dei soci a crediti prededucibili. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che tale rinuncia non costituisce un apporto di "risorse esterne" ai sensi dell'art. 84 del Codice della Crisi. Secondo la Corte, le risorse esterne devono consistere in un'effettiva immissione di nuova finanza e non in una mera redistribuzione di passività già esistenti nel patrimonio del debitore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per ragioni procedurali, poiché il decreto impugnato è privo di carattere decisorio.
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Concordato semplificato: l’utilità per i creditori
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 624/2026, ha stabilito un importante principio sul concordato semplificato. Ha rigettato il ricorso di una società, confermando che per l'approvazione del piano non basta una generica utilità come la rapidità della procedura. È necessario che ogni creditore, inclusi quelli chirografari, ottenga un vantaggio concreto e apprezzabile, che non può consistere nella sola "risoluzione della crisi nel minor tempo possibile" se non è prevista alcuna forma di pagamento.
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Concordato semplificato: inammissibile il ricorso
Una società in liquidazione ha impugnato in Cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva revocato l'apertura della procedura di concordato semplificato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che tale provvedimento, per espressa disposizione di legge e per la sua natura non decisoria, non può essere oggetto di ricorso straordinario. La decisione conferma che i rimedi impugnatori sono tassativi e che l'assenza del requisito della decisorietà preclude l'accesso alla Cassazione.
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