Alcuni residenti chiedevano l'accertamento della proprietà di cantine, garage e giardini condominiali, sostenendo l'usucapione di beni pubblici appartenuti a un istituto per le case popolari. Secondo i richiedenti, il vincolo pubblico era decaduto nel 1971 con l'avvio delle vendite dei singoli alloggi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'indisponibilità del complesso residenziale cessa soltanto con l'alienazione integrale dell'ultima unità abitativa, avvenuta solo nel 1990. Fino al totale passaggio a privati, i beni conservano la loro destinazione sociale e non possono essere acquisiti per usucapione da singoli cittadini. I residenti perdono la causa e subiscono il rigetto definitivo delle proprie richieste.
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