Un'impresa subcommittente e una subappaltatrice inseriscono nel contratto una clausola per risolvere le liti tramite arbitrato secondo equità. Insorta una controversia sui vizi dell'opera, gli arbitri applicano i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendo che in questo caso concreto il diritto coincida con l'equità, dato il ritardo di sedici mesi nella denuncia. Il subcommittente impugna il lodo, lamentando che gli arbitri avrebbero dovuto ignorare le norme di legge. La Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione respingono il ricorso. La Suprema Corte chiarisce che l'arbitrato secondo equità non vieta agli arbitri di applicare le norme giuridiche se ritengono che queste rappresentino la soluzione più giusta e ragionevole per il caso specifico. Vince il subappaltatore, mentre il subcommittente viene condannato a pagare le spese processuali.
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