La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dei proprietari di un immobile e della società di gestione al risarcimento dei danni causati a un edificio vicino durante lavori di demolizione. La Corte ha stabilito che la responsabilità del committente, in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., non viene meno con l'affidamento dei lavori a un'impresa terza. Per escludere la propria responsabilità, il committente deve provare il caso fortuito, ovvero una condotta dell'appaltatore del tutto imprevedibile e inevitabile, prova che in questo caso non è stata fornita.
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