Un Lavoratore, già condannato per traffico di droga e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha chiesto l'applicazione della `continuazione reato` per unificare le pene. Il giudice dell'esecuzione ha negato la richiesta, sostenendo che i reati specifici di traffico non erano stati programmati fin dall'inizio dell'associazione, ma erano legati a circostanze occasionali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la `continuazione reato` tra associazione e reati fine si applica solo se questi ultimi erano previsti nel disegno criminoso iniziale. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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