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Art. 81 Codice Civile — Anno 2026

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Compenso del commissario giudiziale: flussi reali contro beni
Tre debitori propongono un concordato minore in continuità, ma il Tribunale nega l'omologazione. Il Giudice delegato liquida il compenso del commissario giudiziale applicando le tariffe del concordato preventivo sull'attivo inventariato. I debitori impugnano il decreto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che il compenso del commissario giudiziale nel concordato minore deve essere calcolato in base al D.M. 202/2014 sull'attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato. Inoltre, la liquidazione deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto all'opera effettivamente prestata, specie se la procedura si arresta anticipatamente. La decisione viene cassata con rinvio.
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