Una clinica privata ha ottenuto la condanna di un'azienda sanitaria pubblica al pagamento di oltre due milioni e mezzo di euro tramite un lodo arbitrale. L'ente pubblico ha impugnato la pronuncia sostenendo che i contratti della pubblica amministrazione non consentono l'arbitrato irrituale. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, l'ente ha proposto ricorso per cassazione evidenziando la nullità della clausola compromissoria. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato l'assoluta complessità della questione giuridica: definire se la pubblica amministrazione possa stipulare un arbitrato irrituale e stabilire le regole processuali per eccepirne l'invalidità. I giudici hanno quindi rimesso la causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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