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Art. 808-ter Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 808-ter Codice di Procedura Civile

Arbitrato irrituale e contraddittorio: lodo valido
Una disputa su un accordo societario sfocia in una decisione arbitrale che condanna un gruppo di soci al pagamento di oltre otto milioni di euro. I soci soccombenti chiedono la nullità della pronuncia e la revoca degli esperti per giusta causa, lamentando l'invio riservato di documenti sulle trattative conciliative da parte dei fondatori. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione e conferma la validità del lodo. I giudici chiariscono che nell'arbitrato irrituale e contraddittorio la violazione delle difese sussiste solo se i documenti riservati incidono effettivamente sulla decisione finale.
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Arbitrato irrituale e PA: la Cassazione apre il confronto
Una clinica privata ha ottenuto la condanna di un'azienda sanitaria pubblica al pagamento di oltre due milioni e mezzo di euro tramite un lodo arbitrale. L'ente pubblico ha impugnato la pronuncia sostenendo che i contratti della pubblica amministrazione non consentono l'arbitrato irrituale. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, l'ente ha proposto ricorso per cassazione evidenziando la nullità della clausola compromissoria. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato l'assoluta complessità della questione giuridica: definire se la pubblica amministrazione possa stipulare un arbitrato irrituale e stabilire le regole processuali per eccepirne l'invalidità. I giudici hanno quindi rimesso la causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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Arbitrato irrituale: risarcito il privato e non la società
Una venditrice ha impugnato la decisione di un arbitrato irrituale che la condannava a risarcire l'acquirente di un'azienda. La venditrice sosteneva che l'indennizzo fosse stato erroneamente riconosciuto alla titolare in proprio anziché alla sua società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i contratti stipulati prima della riforma del 2006 l'arbitrato irrituale ha natura puramente contrattuale. Di conseguenza, la decisione degli arbitri può essere impugnata soltanto per i classici vizi della volontà (come errore, dolo o violenza) e non per presunti difetti di legittimazione o eccesso di mandato. L'acquirente ottiene quindi la conferma del risarcimento, mentre la venditrice perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Arbitrato irrituale: l’accordo vale anche senza minacce provate
La controversia nasce da un contratto di consulenza tra una Società di Costruzioni e una Società di Consulenza. A seguito di contestazioni, la disputa viene risolta tramite un arbitrato irrituale, che condanna la Società di Costruzioni al pagamento di oltre cinquecentomila euro. Quest'ultima si oppone, sostenendo che il contratto originario fosse nullo poiché firmato sotto violenza morale ed estorsione, e che la decisione arbitrale fosse invalida. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Società di Costruzioni. I giudici chiariscono che l'arbitrato irrituale costituisce un mandato congiunto a comporre una lite e non una transazione. Inoltre, la presunta violenza morale è stata esclusa per mancanza di prove concrete, considerando anche l'elevato profilo commerciale del firmatario. La Società di Costruzioni perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Clausola compromissoria societaria: l’ex evita la maxicondanna
La Società ha promosso un arbitrato contro l'ex Amministratore, accusandolo di concorrenza sleale per aver deviato clienti dopo la fine del suo mandato. L'arbitro ha condannato l'ex Amministratore a risarcire 3,5 milioni di euro. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo valida la clausola compromissoria societaria contenuta nello statuto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ex Amministratore. I giudici hanno stabilito che la clausola compromissoria societaria copre solo la responsabilità contrattuale legata al rapporto di amministrazione. Gli atti di concorrenza sleale compiuti dopo la cessazione della carica rientrano nella responsabilità extracontrattuale e, in mancanza di un accordo espresso, non possono essere decisi dagli arbitri. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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