Una società di gestione ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un Comune per il pagamento di crediti derivanti da un accordo di risoluzione contrattuale del 2008. Il Comune ha proposto opposizione, eccependo l'improcedibilità della domanda in forza di una clausola compromissoria contenuta nel precedente contratto originario del 2001. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, rilevando che il debito derivava dal nuovo accordo del 2008, privo di tale clausola. Il Comune ha quindi proposto regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la controversia riguarda il nuovo accordo e che il rifiuto di applicare la clausola compromissoria non costituisce una decisione sulla competenza, ma sull'improcedibilità, impugnabile solo con i mezzi ordinari. Il Comune perde la causa e viene condannato alle spese.
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