Un ex coniuge cita in giudizio l'ex moglie per ottenere lo scioglimento della comunione su una casa acquistata al 50% e il pagamento di una indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile. L'uomo chiedeva inoltre la risoluzione di un accordo privato con cui le parti si impegnavano a vendere il bene. La Corte d'Appello disponeva la divisione attribuendo la casa alla donna, ma ometteva di decidere sia sulla richiesta di indennità sia sulla risoluzione contrattuale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'uomo: il giudice di merito deve valutare obbligatoriamente se spetta l'indennità per il mancato godimento della quota e decidere sulla validità o risoluzione degli accordi sottoscritti tra le parti.
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