Il Tribunale di Napoli ha suddiviso il compenso per l'attività di curatela tra due professionisti succedutisi nel tempo. Il primo curatore, cessato dall'incarico, ha impugnato il provvedimento ritenendo ingiusta la ripartizione. Tuttavia, ha notificato il ricorso direttamente al fallimento in persona del nuovo curatore in carica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Esiste infatti un contrasto tra l'interesse del nuovo curatore (che difende la propria quota di compenso) e quello della procedura fallimentare. In questi casi, è obbligatoria la nomina del curatore speciale per rappresentare l'ente in modo neutrale. Senza tale richiesta preventiva al Primo Presidente della Cassazione, l'impugnazione non può essere esaminata.
Continua »