Un uomo chiede alla ex fidanzata la restituzione di somme versate per la ristrutturazione dell'immobile destinato a casa coniugale, dopo l'interruzione della relazione. La donna si oppone adducendo la responsabilità dell'uomo nella rottura. La Corte di Cassazione stabilisce che la restituzione dei doni tra fidanzati prescinde completamente dalle cause della rottura sentimentale. Le somme e i beni elargiti nella prospettiva delle nozze vanno restituiti per il solo fatto oggettivo che il matrimonio non è stato celebrato. Di conseguenza, la donna viene condannata a restituire la somma versata in contanti dall'ex partner per i lavori della casa.
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